SCHEMA TIPO 1.2 (D.M.........) - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE  DEFINITIVA

ABROGATO DAL DM 31/2018 CON EFFETTO DAL 25-4-2018



Art. 1 - Oggetto della garanzia

II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

a) le maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;

b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione Appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;

c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione Appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;

b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%.

Art. 4 - Escussione della garanzia

II Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

II Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. Civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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